07 marzo 2016
ASDI, obbligatori i servizi al lavoro
La circolare INPS n. 47 del 3 marzo chiarisce i criteri per percepire l’Assegno di Disoccupazione.
Con la circolare INPS n° 47 del 3 marzo scorso viene finalmente delineata la prassi amministrativa necessaria per avere accesso alla nuova prestazione denominata Assegno di Disoccupazione (ASDI).
Il sussidio ASDI è caratterizzato sia dallo stato di disoccupazione che dallo “stato di bisogno” del richiedente e prevede i seguenti requisiti:
a) aver fruito della NASpI per la sua durata massima (art. 5 del D.lgs 22/2015);
b) essere ancora in stato di disoccupazione (art. 19 del D.lgs. 150/2015), al termine del periodo di fruizione della NASpI; per quanto riguarda lo stato di disoccupazione, che deve essere autocertificato all’atto della domanda, saranno ammessi anche coloro che svolgono un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore a quello minino escluso da imposizione fiscale (€ 8.000 per il lavoro subordinato e € 4.800 per il lavoro autonomo);
c) essere, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componente di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o avere un’età pari a 55 anni o superiore e non aver maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) essere in possesso di un’attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000.
Per quanto riguarda la durata, l’ASDI sarà corrisposta per un periodo massimo di 6 mesi a far data dal giorno successivo al termine del periodo di Naspi. La misura dell’intervento sarà pari al 75% dell’ultima indennità di NASPI percepita ed è soggetta ad un tetto massimo.
Inoltre, condizione necessaria per l’erogazione dell’ASDI è aver sottoscritto un
Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza, il cui contenuto è descritto dall’articolo 20 del Decreto legislativo 150 del 2015. Il progetto dovrà contenere specifici obblighi, sia in termini di ricerca attiva di lavoro, che di partecipazione a iniziative di formazione e/o di politiche attive. La sottoscrizione del Patto è anche necessaria ai fini del mantenimento dello status di disoccupazione. Il richiedente l’ASDI, in sede di domanda di prestazione, dovrà indicare il Centro per l’Impiego dove ha sottoscritto il Patto e la data di sottoscrizione dello stesso. Si ricorda che la sottoscrizione del Patto può essere avvenuta anche durante il periodo di fruizione della NASpI. Solo in esito alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione da parte del Centro per l’Impiego, l’Inps procederà alla liquidazione della prestazione. In caso di mancato adempimento ai predetti obblighi, saranno applicate specifiche sanzioni, legate ai c. d. meccanismi di condizionalità potenziati dall’articolo 21 del D.lgs 150/2015.
Per informazioni più approfondite è possibile visualizzare la
Circolare n. 47 dell’INPS