Il 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo Stato- Regioni che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008).
Tra le principali novità contenute nel testo:
nuova articolazione del percorso formativo per RSPP e ASPP
nuovi requisiti per i docenti che erogano corsi in materia di salute e sicurezza in tema ASPP e RSPP
Individuazione dei soli Organismi Paritetici per la collaborazione sulla formazione salute e sicurezza a scapito degli enti bilaterali
In merito all’articolazione delle attività formative, di seguito quanto previsto dal provvedimento.
Il Modulo A è relativo alla parte generale; costituisce la base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. E’ propedeutico per l’accesso agli altri moduli formativi. Viene aggiornato il modulo alla normativa vigente; la durata complessiva rimane di 28 ore, escluse le verifiche finale per cui la nuova normativa prevede un test di minimo 30 domande con eventuale colloquio di approfondimento. Per questo modulo la formazione è consentita anche in modalità e-Learning.
Il Modulo B è relativo all’analisi e valutazione dei rischi e alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione. Oltre al modulo standard di 48 ore sono stati introdotti 4 moduli di specializzazione per i settori agricoltura/pesca, cave e costruzioni, sanità residenziale e chimico petrolchimico.
Introdotta nei test di valutazione per gli apprendimenti una prova finale di tipo descrittivo.
Il Modulo C è relativo alla gestione e comunicazione del ruolo; è obbligatorio solo per coloro che devono adempiere alla funzione di RSPP. Viene introdotto un’unità didattica specifica sul “Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato. La durata complessiva del modulo non varia e rimane di 24 ore (Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande - Colloquio individuale).
Il provvedimento ha adeguato le caratteristiche dei docenti, previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013, alla formazione ASPP e RSPP. Anche in questo caso, quindi, i docenti devono avere un mix di titolo di studio, esperienza formativa e professionale.
Gli enti bilaterali, precedentemente soggetti di riferimento sia per la formazione degli addetti che per il rilascio della collaborazione ex art. 37 del D.Lgs 81/2008, ora vengono esclusi per entrambe le funzioni.
Vengono eliminate dalla possibilità di erogare l’attività formativa anche le società di formazione non accreditate ai sistemi regionali per la formazione continua.
Per quanto concerne l’aggiornamento, indipendentemente dal settore, ogni 5 anni sono previste 40 ore per gli RSPP e 20 ore per ASPP; il numero massimo di persone per corso di formazione è di 35 unità (mentre nel precedente Accordo il numero massimo era di 30). E’ possibile ottemperare all’obbligo formativo anche partecipando a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste. Qualora i RSPP e ASPP non completino l’aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni.
Tra le altre novità di portata generale del provvedimento anche l’obbligo di erogare i corsi di formazione antincendio, primo soccorso e RLS in modalità frontale (vietato il ricorso all’ e-learning e alla fad).
La fad, formazione a distanza, è esplicitamente consentita per la formazione lavoratori nella parte specifica mentre in passato era prevista solo per la parte generale.