20 ottobre 2013
Formazione RSPP
Nuova formazione per i datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP di almeno 16 ore (con un massimo di 48) da realizzarsi, in fase di prima applicazione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo. Previste dalle 6 alle 14 ore di aggiornamento nel quinquennio. Formazione erogabile anche e-learning. Approfondimento sulle disposizioni transitorie e riconoscimento della formazione pregressa.
La conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con accordo del 21 dicembre 2011, ha sancito le modalità operative per lo svolgimento della formazione dei datori di lavoro che intendono ricoprire il ruolo di RSPP, responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2088 n. 81 e successive modificazioni.
Con Rep. Atti n. 223CSR, la conferenza ha stabilito un percorso della durata minima di 16 ore, e massima di 48 ore, in relazione alla tipologia di rischio presenti sui luoghi di lavoro, e delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. La durata dei suddetti percorsi è da considerarsi minima, con possibilità di aggiungere, quindi, ulteriori contenuti “specifici” ritenuti migliorativi.
Anche in questo caso, come nella formazione per i lavoratori, dirigenti e preposti, è possibile l’utilizzo della formazione e-learning con le modalità indicate nell’allegato del provvedimento.
Viene specificato che la formazione oggetto dell’accordo, non comprende nuovamente la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione di misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenza: pertanto il datore di lavoro dovrà provvedere a realizzare formazione aggiuntiva per queste particolari misure.
Un capitolo specifico viene dedicato ai soggetti che possono erogare la formazione ed i corsi di aggiornamento. Gli autorizzati sono:
a)Enti accreditati alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano con esperienza almeno biennale nella materia;
b)Le Università e le scuole di dottorato aventi come oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c)L’Inail;
d)Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e)La scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre scuole delle singole amministrazioni;
f)Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
g)Gli Enti Bilaterali e gli organismi paritetici;
h)I fondi interprofessionali;
i)Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
I soggetti indicati alla lettera b) ed alla i) possono avvalersi di soggetti formatori, che però devono essere accreditati presso le Regioni o le province autonome di riferimento. Una deroga sembra essere prevista per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici che possono erogare direttamente la formazione o avvalersi di strutture formative di loro diretta emanazione.
Anche i docenti utilizzati in queste attività devono avere un’esperienza di docenza o insegnamento professionale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, almeno triennale.
Per quanto concerne l’organizzazione dei corsi, il provvedimento specifica che:
a)deve essere individuato un responsabile formativo del progetto, che può essere anche il docente;
b)in aula devono essere presenti un numero minimo di 35 partecipanti;
c)è necessario tenere un registro di presenza dei partecipanti;
d)sono tollerate assenze per un ammontare complessivo del 10% del monte orario.
Sulla metodologia d’insegnamento, invece, si specifica che è necessario garantire un equilibrio tra le lezioni frontali, le esercitazioni in aula e le relative discussioni, favorendo le metodologie di apprendimento basate sul problem solving, con particolare riferimento ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.
L’e-learning viene annoverata tra le metodologie innovative, ma si specifica che può essere adottata solo per i moduli 1 (normativo) e 2 (gestionale).
L’articolazione del percorso formativo è modulato su tre differenti livelli di rischio:
Basso per un totale di 16 ore
Medio per un totale di 32 ore
Alto per un totale di 48 ore
Il percorso formativo è composto da 4 moduli:
MODULO 1. NORMATIVO/GIURIDICO
il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi,responsabilità;
il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
il rischio da stress lavoro-correlato;
i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori
l’informazione, la formazione e l’addestramento;
le tecniche di comunicazione;
il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Un capitolo particolare viene dedicato alla certificazione del percorso. Si specifica che è necessario partecipare ad almeno il 90% delle ore di formazione previste per ciascun corso; è necessario, inoltre, somministrare un verifica di apprendimento che prevede test o colloqui, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. Il responsabile di progetto è tenuto all’accertamento dell’apprendimento, tramite verifica finale, e a redigere il verbale.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. La composizione dell’attestato viene dettagliata nel provvedimento in esame.
L’aggiornamento di questi percorsi formativi ha periodicità quinquennale, e la durata dei percorsi è di:
6 ore per il rischio basso
10 ore per quello medio
14 ore per quello alto
L’aggiornamento deve riportare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti in ambito tecnico-giuridico, sistemi di gestione e processi organizzativi, fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico e tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento, nel capitolo relativo ai crediti formativi, gestisce delle eccezioni alla formazione disciplinata con l’accordo in esame: possono evitare di effettuare i percorsi come sopra descritti, coloro che abbiano partecipato, alla data di pubblicazione del presente accordo, ad una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del DM 16/01/1997. Sono esonerati dal partecipare ai corsi quelli che lo erano per previsione dell’ 95 del dlgs 626/1994.
Il Decreto Ministeriale è quello che disciplinava, precedentemente al provvedimento in esame, la formazione per i datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, mentre l’articolo 95 del dlgs 626/1994 esonerava il datore di lavoro dalla partecipazione a corso specifici, organizzati dalle proprie associazioni datoriali, a condizione di elaborare il documento della valutazione dei rischi e una dichiarazione attestante la capacità di valutarli oltre ad un report sugli infortuni.
Sono anche esclusi dall’obbligo di partecipare ai corsi di formazione i soggetti che hanno frequentato i percorsi formativi stabiliti dalla conferenza Stato_Regioni del 26 gennaio 2006; si tratta dei corsi per RSPP (anche non datori di lavoro) divisi in tre moduli: di base, della durata di 28 ore, di specializzazione, 12-68 ore sui rischi specifici, e di specializzazione, della durata di 24 ore, su prevenzione e protezione dei rischi.
Sono altresì esclusi dall’obbligo i datori di lavoro che sono in possesso dei requisiti previsti dai comma 3, 2 e 5 dall’art. 32 del dlgs 81/2008 ovvero: essere in possesso di un diploma di scuola superiore, aver partecipato a corsi rispettosi dell’accordo conferenza Stato_Regioni del 26 gennaio 2006 (sopra descritti), o ricoprire la carica di RSPP da almeno 6 mesi al 31/08/2003, oppure aver conseguito una laurea specialistica (biotecnologia, agraria, beni architettonici, etc) di quelle previste al comma 5.
I datori di lavoro cha iniziano nuove attività devono svolgere i corsi dell’accordo Stato – Regioni entro novanta giorni dalla data di avviazione della ditta.
E’ possibile che alcuni percorsi formativi siano stati formalmente e documentalmente approvati nel periodo di emanazione dell’accordo in esame. In questo caso quei percorsi formativi, rispettosi dei contenuti e delle durate previsti dal dm. 16 gennaio 1997, possono essere realizzati se la loro pianificazione è avvenuta entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo.
Anche per la formazione ai dirigenti è possibile adottare la metodologia dell’e-learning: l’allegato prevede che l’attività di formazione dovrà essere realizzata esclusivamente in orario di lavoro, con l’assistenza di un tutor con almeno 3 anni di esperienza nella salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto di determinati standard di valutazione etc.