12 febbraio 2013
Apprendistato
Sottoscritti gli accordi dei settori più importanti del terziario: adeguamento della riduzione a tre anni di durata dell’apprendistato (fatta eccezione per alcuni livelli nel Commercio che rimangono a 5 anni), diminuzione dell’obbligo formativo, ruolo attivo nell’ente bilaterale del Turismo, definizione della formazione trasversale e di base di competenza di Regione Lombardia, sono le novità più importanti sulla materia. Accordi che potevano dare più importanza al ruolo dell’ente bilaterale nella valutazione dei piani formativi e della capacità formativa delle aziende, i veri snodi cruciali dell’apprendistato.
Il Commercio, il Turismo e gli studi professionali, tre tra i più importanti contratti sottoscritti nel settore dei servizi, si sono dati una nuova disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante, e sono pronti alla nuova sfida occupazionale.
Il testo unico sull’apprendistato, nel novembre 2011, aveva dato tempo fino al 26 aprile di quest’anno perché le parti sociali potessero recepire e regolamentare quanto disposto da questo importante provvedimento legislativo e contribuire ad aumentare i livelli occupazionali nei rispettivi settori produttivi.
Per economia di spazio ci soffermeremo sull’analisi dei contratti Commercio e Turismo.
Quali sono quindi le più importanti novità per i nostri settori, ora che questi accordi hanno perfezionato le procedure da adottare nei rispettivi comparti?
La novità di maggior rilievo è che, differentemente da quanto era indispensabile con la legislazione precedente, ora gli apprendisti possono essere assunti con un obbligo formativo inferiore rispetto a quello precedente; il dlgs 276/2003 si basava su due assi portanti: il primo relativo al numero di ore di formazione “formale” che dovevano essere effettuate dall’apprendista, comunque non inferiore alle 120 ore annue, il secondo relativo alla durata del contratto di apprendistato che veniva lasciata, nella sua modulazione, prevalentemente alla determinazione delle parti sociali, ma non poteva essere inferiore a due e superiore a sei anni.
Per quanto concerne la durata, il dlgs 167/2011 (testo unico sull’apprendistato) ha sancito una durata dei contratti di apprendistato di max tre anni, fatta eccezione per alcune figure professionali in deroga, quelle assimilabili ai contratti dell’artigianato, che hanno ottenuto una durata massima di 5 anni attraverso apposita risposta del Ministero del Lavoro ad una richiesta promossa dalle maggiori associazioni datoriali di categoria.
Con il testo unico, perfezionato dagli accordi sindacali di cui sopra, l’obbligo formativo viene quindi ridotto. Intanto è stata realizzata una ripartizione di competenza (frutto anche di una impugnazione per anticostituzionalità della normativa precedente che aveva istituito il cosiddetto secondo canale per la formazione esclusivamente aziendale) tra Regioni e contratti collettivi, relativo alla formazione base, trasversale (di competenza Regionale) e formazione professionalizzante (di competenza delle parti sociali); La Regione Lombardia, in accordo con CGIL, CISL e UIL, ha pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione il DGR del 25 gennaio 2012, che disciplina la formazione di sua competenza. L’apprendista ha l’obbligo di effettuare 120 ore di formazione nel triennio per quanto concerne la formazione di base e trasversale; questo principio, sancito dal testo unico, viene modulato dall’intesa raggiunta con Regione Lombardia in base al titolo di studio: 120 ore di formazione nel triennio per chi non possiede titolo di studio o possiede solo la licenza media (almeno 40 ore sono da erogarsi il primo anno), 80 ore per chi è in possesso di un diploma e 40 per chi è in possesso di una laurea.
I contenuti della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP), e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento individuato a seguito dell’allineamento dei profili formativi contrattuali con il QRSP, relativi alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, all’organizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa.
La Regione, nel suo provvedimento, ricorda che questa sarà l’unica attività formativa che finanzierà attraverso il canale delle province mentre il datore di lavoro potrà provvedere per sè nel caso in cui riesca ad attestare la “capacità formativa”.
Compito dei contratti collettivi è, invece, quello di disciplinare la formazione professionalizzante. Vediamo pertanto come i diversi contratti di riferimento hanno disciplinato la materia.
Apprendistato e CCNL Terziario
Le parti sociali Filcams, Fisascat, UILTuCS, Confesercenti e Confcommercio hanno sottoscritto una intesa che ribadisce l’obbligo di passare dall’ente bilaterale per il “parere di conformità”, parere che deve essere rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta e che deve verificare la congruità tra numero di apprendisti e lavoratori qualificati (100%), la correttezza del livello di inquadramento e il rispetto della percentuale di conferma.
L’accordo tra le parti sociali ha stabilito che la durata per tutti i livelli d’ inquadramento, dal II° al V°, è di 36 mesi (tre anni) mentre il VI° livello ha durata di 24 mesi.
Sulle modalità della formazione, l’accordo riprende quanto già disciplinato, con l’intesa che nel settore terziario aveva introdotto il cosiddetto “secondo canale”, ovvero la formazione erogata direttamente dal datore di lavoro: si ribadisce, pertanto, che la formazione può avvenire nelle modalità d’aula, on the job, in fad (formazione a distanza) e attraverso strumenti di e-learning con l’ausilio di modalità in tele affiancamento e video comunicazione da remoto. Se il datore di lavoro intende erogare direttamente questa formazione deve essere “in grado di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurando lo svolgimento in idonei ambienti come indicato nel piano formativo”. Altra novità importante è quella relativa all’individuazione delle figure che, eccezionalmente, hanno una durata dell’apprendistato superiore ai 36 mesi; si tratta di figure ricordate nell’allegato b dell’accordo che vale la pena riportare: macellaio specializzato provetto (48 mesi), specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria anche con funzioni di vendita (42 mesi) disegnatore tecnico, figurinista e vetrinista (48 mesi), un elenco di addetti alla manutenzione (48 mesi), elenco di figure addette all’assistenza (48 mesi) e gli addetti alla gestione magazzino no food (48 mesi).
La vera novità dell’accordo sta nell’allegato A nel cosiddetto “piano curriculare”. Questo documento effettua una graduazione tra le ore di formazione professionalizzante che devono essere erogate durante tutta la durata dell’apprendistato. Mentre la Regione Lombardia ha rimodulato le ore d’impegno sulla presenza di un titolo di studio, l’accordo costruisce una modulazione sulla base del livello d’ inquadramento e della complessità dei profili professionali dell’apprendista.
TABELLA N. 1
Dalla tabella risulta evidente la diminuzione complessiva dell’obbligo formativo complessivo: se, per esempio, paragoniamo l’obbligo formativo del 4° livello, quello più utilizzato nel settore, si passa dalle 120 ore annue previste dal decreto attuativo della legge Biagi (480 ore su 4 anni) alle 360 complessive su 4 anni previste dall’istituzione del secondo canale, ovvero della formazione esclusivamente aziendale, alle 300 complessive su 3 anni, previste dal nuovo accordo, sempre che non si abbia un titolo di studio che consenta un ulteriore abbattimento delle ore di formazione di base e trasversale.
Diventa quindi sempre più importante lo strumento di governo di tutte queste ore di formazione, ovvero il piano formativo individuale e di dettaglio: il Dlgs 167/2011 prevede che questo possa essere elaborato entro 30 giorni dall’assunzione dell’apprendista, dato ricordato anche nell’accordo sottoscritto con le parti sociali; l’accordo prevede pure la necessità di allegare il piano formativo all’atto della richiesta del parere di conformità sebbene venga precisato che può essere redatto anche sulla base di progetti standard. Meglio sarebbe stato prevedere l’obbligo di effettuare richiesta di parere di conformità corredando anche il piano formativo individuale, in modo che si potesse verificare nel dettaglio come il datore di lavoro intende pianificare nel tempo e nei contenuti la formazione al lavoratore: uno sforzo che potrebbe misurare la capacità progettuale del datore di lavoro che eventualmente dichiara di avere le competenze interne per erogare la formazione.
Apprendistato e CCNL Turismo
Per quanto concerne il contratto del Turismo, le parti sociali hanno rinnovato gli impegni presi per la formazione esclusivamente aziendale, adattandoli a quanto disposto dal dlgs 167/2011.
La durata del contratto è stata adeguata alle disposizioni di legge per una durata complessiva di 36 mesi per tutti i livelli di inquadramento, fatta eccezione per il 6° livello che ha una durata di 24 mesi.
La peculiarità dell’accordo del Turismo riguarda la possibilità di mettere in formazione anche gli apprendisti con contratto di lavoro stagionale: il periodo di apprendistato quindi può essere interrotto per poi riprendere in occasione del nuovo ingaggio. Anche periodi di lavoro di breve durata tra un contratto e l’altro possono essere considerati utili al calcolo del periodo di apprendistato.
Più semplice rispetto al CCNL Terziario la modulazione della formazione professionalizzante: 2° e 3° livello hanno una durata di 80 ore, per il 4° 5° e 6° livello la durata è di 60 ore, mentre il 6° livello deve effettuare 40 ore di formazione. I dati sono da intendersi annui e a questi vanno aggiunti quelli della formazione trasversale e di base di competenza regionale (120 ore nel triennio modulate come sopra meglio spiegato).
La formazione professionalizzante, spiega l’accordo, può essere erogata dal datore di lavoro anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dall’ente bilaterale. Anche in questo caso la formazione può essere svolta in modalità e-learning e le attività di accompagnamento possono essere realizzate con l’impiego di tecnologie informatiche e con strumenti di teleaffiancamento e video-comunicazione da remoto.
L’ampia possibilità di scelta sulle metodologie formative, nel turismo come nel Commercio, impone la costruzione di un piano formativo molto accurato. Nell’accordo viene specificato che l’attività formativa può avvenire anche fuori dal normale orario di lavoro, ma la stessa deve essere retribuita (la frase “la formazione non rientra nel computo dell’ orario di lavoro” potrebbe essere intesa nel senso che non vengono retribuite come ore di lavoro straordinario!).
Per poter erogare la formazione in proprio, il datore di lavoro dovrà autocertificare la propria capacità formativa interna, attestando di essere in possesso di alcuni requisiti: presenza del referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) con competenze adeguate e livello di inquadramento pari o superiore a quello dell’apprendista, profilo professionale rientrante tra quelli del CCNL Turismo e compilazione del libretto formativo. Francamente sarebbe stato opportuno concentrarsi su altre caratteristiche quali la capacità progettuale, ambienti adatti all’erogazione dell’attività formativa, personale con idonee caratteristiche per trasferire i contenuti formativi etc.
Caratteristica del contratto del terziario, è l’aver da sempre considerato il passaggio all’ente bilaterale come facoltativo: anche in questa intesa viene ribadito il concetto che il parere di conformità per l’apprendistato non è obbligatorio, ma la richiesta inoltrata all’ente, la verifica del piano formativo e il successivo parere positivo, mette l’apprendista e il datore di lavoro nelle condizioni di diminuire il numero totale delle ore di formazione di un quarto, a condizione che il datore di lavoro applichi integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riferimento all’assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e l’adesione agli enti bilaterali.
A differenza dell’accordo del terziario, che nulla dice a tal proposito, in quello del turismo è previsto un apposito ruolo dell’ente bilaterale per la valutazione dei piani formativi, qualora le parti sociali ritengano di attribuire all’ente territoriale questo ruolo. Questo passaggio diventa forse uno degli aspetti più qualificanti dell’intero accordo, perché consente di monitorare la qualità, l’accuratezza e la pertinenza del piano formativo al profilo professionale per cui l’apprendista viene assunto.
Confidiamo che questi due accordi possano presto rimettere in carreggiata un istituto contrattuale come quello dell’apprendistato, oggetto anche di attenzioni e di modifiche del disegno di legge attualmente in discussione presso il Senato.