09 marzo 2013


Enti Bilaterali genuini e formazione sicurezza

E’ frequente il fenomeno di molte aziende che si rivolgono a enti bilaterali "non genuini" costituiti da associazioni sindacali e datoriali autonome per usufruire di servizi, spesso a pagamento, che vanno dalla formazione alla certificazione dei contratti.

news Abbiamo ripreso in parte il titolo di un articolo redatto da Michele Tiraboschi pubblicato sul sole 24 ore del 2 agosto dal titolo “formazione in sicurezza con gli enti bilaterali” perché pensiamo dia l’idea immediata del problema.
Già sull’articolo pubblicato nella newsletter di giugno comparsa sul sito di AGSG Milano avevamo messo in guardia aziende e lavoratori da queste pratiche che rischiavano (e rischiano) tuttora di ritorcersi contro gli stessi utilizzatori: l’articolo portava il titolo eloquente “corsi di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro: per non prendere fregature!”
Ora una circolare del Ministero del lavoro, la 20/2011, chiarisce definitivamente il pensiero del Ministero su questa delicata vicenda.
La circolare ricorda in premessa l’importante ruolo attribuito alla bilateralità ed in particolare all’organismo paritetico dal dlgs 81/2008 che all’art. 51: tra gli altri, attività di formazione attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, l’asseverazione di modelli di gestione della sicurezza, attività di consulenza attraverso sopralluoghi sui posti di lavoro.
Il provvedimento cita anche il dlgs 276/2003 dove all’art. 2 vengono citati i criteri per costituire enti bilaterali “validi”; l’articolo ricorda che gli enti bilaterali possono essere costituiti “…omissis ad iniziativa di una o più associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative” nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento.
La circolare, pertanto, declina i requisiti oggettivi che un ente bilaterale per definirsi tale deve avere per poter operare secondo le suddette previsioni di legge.
L’essere “comparativamente più rappresentativi”, per le associazioni sindacali e datoriali, vuol dire rispondere ad alcune caratteristiche innanzi tutto di adesioni e iscrizioni di lavoratori e imprese nel settore di riferimento: in questo caso è l’associazione sindacale e/o datoriale che deve dare dimostrazione di questo elemento. Se infatti non vi è dubbio che associazioni sindacali di settore di CGIL, Cisl e UIL abbiano, di fatto, la maggior rappresentatività, più dubbia è la possibilità che siano tali sindacati autonomi: per questi ultimi, esiste una sorte di inversione dell’onere della prova dove và dimostrata l’effettiva rappresentatività nel settore e nel territorio di riferimento. Ma chi ha il compito di verificare questa rappresentatività? Questo è proprio il motivo fondante dell’emanazione della circolare 20/2011: è l’ispettorato del lavoro (ma non solo) che, utilizzando i criteri suddetti e quelli consolidati in giurisprudenza, effettua la verifica della rappresentatività.
Un’azienda, pertanto, non potrà aderire ad un ente bilaterale e applicare un contratto collettivo firmato da altre associazioni sindacali e datoriali. Così come un ente bilaterale potrà disciplinare solo sul settore di riferimento dei soggetti che hanno istituito l’ente stesso (es. Terziario su terziario, edilizia su edilizia)
Questa circolare quindi serve a dare uno strumento agli organi ispettivi che sino ad oggi dovevano prendere semplicemente atto dell’esistenza di questi “pseudo” enti bilaterali senza poter intervenire direttamente.
Ne deriva che attestati, bolli, e bollini riconosciuti da questi enti bilaterali o dai relativi organismi paritetici cessano automaticamente di produrre effetti e quindi sono comparabili a “carta straccia”.
Aziende, imprese e studi che si rivolgono a questi enti per la formazione o per gli altri servizi sono pertanto avvisati!
Per approfondire la materia degli enti bilaterali, sul sito di AGSG Milano segnalo una recensione dei più importanti enti bilaterali sul territorio milanese e lombardo costituiti da associazioni sindacali “comparativamente più rappresentative.