15 aprile 2014
Adeguamento linee applicative della formazione salute e sicurezza dlgs 81/2008
Il documento “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comme 2 e 37. comma 2, del decreto applicativo 9 aprile 2008 n°81, e successive integrazioni e modificazioni” si pone l’obiettivo di fare chiarezza su alcuni punti degli accordi stato regione del 21 dicembre 2011 e della formazione così come disciplinata negli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 81/2008
Formazione datore di lavoro
Viene ribadito che il datore di lavoro che intende svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ed un corso di aggiornamento.
Formazione dirigenti e preposti
Essi devono ricevere una formazione “adeguata e specifica” rispetto al ruolo rivestito in azienda con obblighi di ampia portata, individuati, rispettivamente, agli articoli 18 e 19 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro. Ovviamente il datore di lavoro potrà ottemperare all’obbligo di garantire una “adeguata e specifica” formazione dei dirigenti e dei preposti anche per mezzo di attività formativa progettata e/o realizzata in modo difforme rispetto ai precetti di cui all’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Formazione Lavoratori
La formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell’articolazione, ai
dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al “percorso” delineato
dall’accordo ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e,
tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato
tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla
legge.
Collaborazione con gli organismi paritetici
Particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico.
La norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici quanto di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere un’ attività formativa. Si intende come “territorio” di riferimento la Provincia e nel caso in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello.
Della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo dell’ attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa.
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
In relazione alla formazione pregressa il dirigente che dimostri di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo exarticolo 37 del “testo unico”, una formazione con i contenuti previsti all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata inferiore, non è tenuto a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 dell’accordo.
Nel caso in cui tale formazione sia stata svolta da più di 5 anni anteriormente alla pubblicazione dell’accordo, l’aggiornamento andrà realizzato secondo le “nuove” regole entro 12 mesi, sempre dall’11 gennaio 2012.
Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
Si puntualizza che i docenti devono poter dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione all’insegnamento e/o in relazione allo svolgimento di attività professionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si consente di operare come docente sia a chi abbia avuto modo di svolgere per oltre un triennio attività di formazione nel settore sia a chi abbia lavorato per oltre tre anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I corsi devono essere organizzati in modo che sia individuato un responsabile dei corsi, che può essere anche il docente, e che non vi partecipino più di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare il 90% delle ore di formazione previste. I corsi di formazione ex articolo 37 devono essere strutturati in modo che venga individuato un soggetto organizzatore del corso e che si tenga conto, nella declinazione dei contenuti, delle differenze di genere, di età, di provenienza e lingua e della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la prestazione di lavoro.
Aggiornamento della formazione
In questo caso viene meglio precisato che entrambi gli accordi del 21 dicembre prevedono l’aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato il percorso formativo di riferimento.
L’obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per
mezzo di attività che siano distribuite nell’arco temporale di riferimento (il quinquennio) in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli accordi.
Si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012.
Infine, in caso di nuova attività il punto 10 dell’accordo ex articolo 34 del “testo unico”prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere “in proprio” i compiti del servizio di prevenzione e protezione sarà tenuto a completare il percorso formativo di cui all’accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La formazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione
L’accordo regolamenta, e in questo caso viene ribadito che, anche la durata di detti corsi di aggiornamento fissata, per quanto riguarda i RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre, per quanto riguarda gli ASPP l’aggiornamento prevede una durata di 28 ore per tutti i macrosettori di attività Ateco.