13 luglio 2014


Corsi di formazione salute e sicurezza: per non prendere fregature!

Il dlgs 81/2008 ha ribadito alcuni obblighi formativi e informativi, previsti dalla precedente legislazione. In particolare, tutti i lavoratori devono ricevere adeguata formazione e informazione in materia di salute e sicurezza.

news Gli obblighi formativi nei confronti delle figure individuate dal sistema salute e sicurezza, sono peraltro sanzionati penalmente: il testo unico prevede la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi e un ammenda da 1.200 a 5.200 euro riferiti alla mancata formazione di lavoratori, preposti dirigenti, squadra antincendio, primo soccorso, RLS e RSPP (art. 55, co.5,lett.c).
Peraltro, le ASL territoriali stanno effettuando verifiche di merito sulla formazione realizzata dai partecipanti ai corsi, non limitandosi a verificare la presenza dell’attestato ma mettendo in atto tutte quelle attività di valutazione dell’efficacia formativa. Diventa quindi sempre più importante rivolgersi a enti di formazione che siano in grado di assicurare una corretta impostazione metodologica, oltre a quelli che sono i requisiti previsti dalla legge.
Inoltre, sempre l’art. 37, sottolinea che la formazione ai lavoratori e agli RLS deve essere fatta in collaborazione con l’Organismo Paritetico Provinciale del settore di riferimento.
L’Organismo paritetico è un ente territoriale di derivazione bilaterale, costituito dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di settore, che ha il compito di elaborare linee guida di indirizzo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalla legislazione vigente e possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Nel settore del terziario del commercio e dei servizi, per esempio, sia Confcommercio che Confesercenti hanno istituito, a livello territoriale, l’organismo paritetico ed hanno stabilito i criteri di adeguatezza dei percorsi formativi alla normativa vigente.
L’Ente Bilaterale Enbil, in particolare, ha disciplinato il regolamento per potersi avvalere dell’ausilio dell’Oroganismo paritetico regionale nelle attività formative; tra i requisiti, per esempio, alcune caratteristiche del progetto formativo con i nominativi dei partecipanti, la data di avvio, i contenuti e le metodologie didattiche utilizzate e gli strumenti e le metodologie di verifica degli apprendimenti oltre all’iscrizione all’ Ente Bilaterale come previsto dal CCNL.
Purtroppo, ci è giunta notizia che stanno nascendo alcuni sedicenti enti bilaterali e organismi paritetici facenti capo ad organizzazioni sindacali, non comparativamente rappresentative sul territorio, che generalmente non garantiscono lo stesso livello di intervento politico sociale di quelli costituiti dalle associazioni più rappresentative, con dubbi di riconoscimento anche da parte degli organi competenti (ASL, Ispettorato del lavoro).
Di seguito analizziamo alcuni progetti formativi obbligatori per legge che il nostro ente di formazione organizza da anni, in collaborazione con i principali enti bilaterali del settore terziario, turismo e servizi.
Tutti i lavoratori devono ricevere adeguata formazione e informazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e rischi, possibili danni e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
Non esiste, in questo caso, l’obbligo di realizzare un numero minimo di ore di formazione, ma generalmente si ritiene che vi debba essere un impegno d’aula minimo di 4 ore per trattare tutti gli argomenti previsti dalla normativa.
L’art. 37 del dlgs 81/2008, inoltre, ricorda che la formazione deve essere effettuata anche ai preposti e dirigenti, figure chiave nell’organigramma della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che devono ricevere formazione sui principali soggetti coinvolti nel sistema salute e sicurezza oltre che sulla definizione, individuazione e valutazione dei rischi. Anche in questo caso non esiste un obbligo minimo di formazione, ma per poter gestire appieno tutte le conoscenze e le informazioni che il ruolo comprende, si ritiene che la tempistica sufficiente si aggiri intorno alle 8/12 ore. Ricordiamo che l’operato dei dirigenti e preposti è sottoposto sanzioni di tipo penale e che investire qualche ora in più sulla consapevolezza del ruolo, in questo caso, non guasterebbe.
Non di meno, anche il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lì dove eletto tra i lavoratori, ha l’obbligo di partecipare a percorsi formativi della durata di almeno 32 ore, con un aggiornamento annuale di 4/8 ore a seconda della dimensione aziendale. Anche in questo caso non è vero che un corso di formazione vale l’altro. E’ importante, infatti, lavorare molto bene sul ruolo degli RLS e sul come metterli in grado di gestire un giusto rapporto e dialogo con gli altri soggetti del sistema salute e sicurezza.
Il datore di lavoro ha, inoltre, l’obbligo di formare la squadra antincendio e quella di primo soccorso. In questo caso la durata del corso è in relazione alla tipologia di impresa o di attività svolta dal datore di lavoro, secondo il principio che, se la probabilità che si possa verificare un determinato rischio è alta, maggiore dovrà essere l’impegno formativo.
In genere per capire quante ore di formazione è necessario fare ai propri addetti della squadra antincendio e primo soccorso, alcuni decreti ministeriali (il 388/2003 per il primo soccorso e il dpr 689 del 1959 per l’antincendio) individuano le caratteristiche di pericolosità dell’impresa. L’obbligo formativo è comunque indicato nel documento della valutazione dei rischi (E’ possibile chiedere maggiori informazioni in merito al responsabile prevenzione e protezione).
Ricordiamo che anche quest’ obbligo formativo è sottoposto a sanzione penale, così come previsto dall’art. 55 comma 5, lettera C.
Per l’RSPP, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, l’impegno formativo potrebbe essere articolato. I datori di lavoro che possono rivestire direttamente anche l’incarico di RSPP (art. 34 dlgs 81/2008) sono quelli con meno di 5 dipendenti (a meno che non appartengano alle tipologie aziendali previste dall’art. 34, comma 1 dlgs 81/2008) e sono soggetti ad un impegno formativo che può andare dalle 16 alle 48 ore, a seconda della natura dei rischi, oltre ai relativi corsi di formazione in aggiornamento.
Negli altri casi il datore di lavoro può scegliere l’RSPP tra i suoi dipendenti o esternamente. In ogni caso, quando non vi siano i presupposti dell’art. 34, gli RSPP devono frequentare l’ attività formativa suddivisa in 3 moduli:

- modulo A, della durata di 28 ore,

- modulo C, della durata di 24 ore

- modulo B, variabile a seconda del settore di appartenenza (per il terziario 24 ore, per il turismo 12 ore) relativo ai rischi specifici di settore.

Ricordiamo che anche per la mancata formazione agli RSPP si incorre in una sanzione penale a fronte della mancata formazione.

Agsg da tempo realizza attività formativa nel settore della sicurezza e salute sul lavoro, avendo contribuito alle sperimentazioni e alla progettazione dei percorsi formativi proposti dagli enti bilaterali del settore. Di seguito il link ad alcuni titoli di percorsi formativi che possono essere personalizzati, in termini di contenuti e durata, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.