28 settembre 2012


Salute sicurezza

news Nuovi contenuti e durata della formazione collegate al livello di rischio a cui appartengono le aziende: per i lavoratori l’ammontare della formazione a rischio basso è almeno di 8 ore, 16 per i preposti ed i dirigenti; la formazione in aggiornamento è di 6 ore minimo nel quinquennio. Dirigenti e preposti dovranno partecipare ai corsi prima di essere assunti o entro 60 giorni dall’assunzione. Approfondimento sul riconoscimento della formazione pregressa.



Diventa operativo il 26 gennaio 2012 l’accordo Stato_Regioni sulla formazione dei lavoratori dei preposti dei dirigenti e degli RSPP. Finalmente la conferenza Stato_Regioni ha disciplinato la normativa sulla formazione colmando un’ importante lacuna legislativa che ha fatto navigare per molti anni nell’incertezza aziende e operatori del settore.

Per comodità di trattazione ci concentreremo sul repertorio atto n° 221 CSR del 21 dicembre 2011 che ha disciplinato la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti lasciando ad un’altra sede la trattazione della formazione RSPP per datori di lavoro.

Il provvedimento tratta in maniera omogenea la formazione dei lavoratori e dei preposti prevedendo, per queste due tipologie di soggetti, un’articolazione dei percorsi formativi con un modulo di formazione generale ed uno di formazione specifica. I lavoratori devono partecipare a percorsi della durata minima di 8 ore composti da un modulo di formazione generale, della durata di 4 ore, che prevede tra i contenuti il concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali e approfondimento degli organi di vigilanza e assistenza.

La formazione specifica invece prevede moduli di 4, 8 o 12 ore a seconda in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell’azienda. Nella formazione specifica rientrano, tra gli altri argomenti, tutti i rischi, la segnaletica, le emergenze, le procedure di esodo e incendi e le procedure organizzative per il primo soccorso.

A questa formazione si aggiunge l’aggiornamento che va effettuato entro il quinquennio con una durata minima di 6 ore da realizzarsi entro 12 mesi dalla pubblicazione di questo provvedimento.

Il provvedimento specifica che queste ore sono da considerarsi minime: pertanto in caso di trasferimento o cambiamento di mansione del lavoratore, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, di evoluzione e/o insorgenza di nuovi rischi, è necessario prevedere moduli di formazione aggiuntiva.

Con il provvedimento, si definisce meglio il ruolo degli Enti Bilaterali e degli Organismi Paritetici per quanto concerne la collaborazione indicata all’art 37 comma 12 del dlgs 81/2008; le aziende fanno richiesta di collaborazione all’ente, e questi potrà dispensare osservazioni e indicazioni per la realizzazione delle attività formative. Qualora l’ente non dia riscontro entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività formative.

E’ il caso di ricordare che la formazione va realizzata a tutti i lavoratori così come definiti nell’art. 2 comma 1 e cioè qualsiasi persona che, indipendentemente dal fatto che sia retribuito, o dalla tipologia contrattuale, svolga attività lavorativa presso il datore di lavoro. Tra questi ricordiamo, oltre a tutte le tipologie di lavoro di natura subordinata, il socio lavoratore, l’associato in partecipazione e i tirocinanti.

Il provvedimento attribuisce alle parti sociali un ruolo importante perché, senza modificare la durata e i contenuti dei corsi, attraverso accordi aziendali adottati previa consultazione dell’RLS, è possibile intervenire sulla modalità di realizzazione delle attività formative. Un ruolo alla contrattazione collettiva viene dato anche per la possibilità di riconoscimento della formazione pregressa e per la possibilità di gestire la fase transitoria.

Nel primo caso, la formazione pregressa, il datore di lavoro può ritenere valida la formazione che si è svolta prima della pubblicazione del provvedimento, controllando che la formazione sia stata realizzata nel rispetto delle previsioni normative e conformi ai contratti collettivi per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Nel secondo caso, la disposizione transitoria del provvedimento consente alle aziende di realizzare attività formativa entro 12 mesi, in deroga al provvedimento stesso, se tra la data di emanazione del provvedimento (21 dicembre 2011) e quella di entrata in vigore (26 gennaio 2012) è stata pianificata attività formativa “formalmente e documentalmente approvata”: una possibilità che durava solo un mese ma che “liberava” il datore di lavoro dal rispetto degli oneri di questo provvedimento.

Tra le altre indicazioni dell’accordo ricordiamo anche quelle relative alle caratteristiche della docenza (almeno 3 anni di esperienza di insegnamento professionale o di esperienza nel ruolo di responsabile della prevenzione e protezione), l’obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, che dovrà essere valutata con un colloquio o con un test, e la declinazione dei contenuti formativi che devono rispettare: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonchè quelle relative alla specifica tipologia contrattuale.

Viene inoltre inserita tra le metodologie formative l’e-Learning, consentito per la formazione generale dei lavoratori e per i corsi di formazione in aggiornamento, per parte dell’aggiornamento aggiuntivo dei preposti e per la formazione dei dirigenti. Il provvedimento in esame ha un allegato proprio dedicato alla modalità di realizzazione della formazione e-learning, che regola la realizzazione dei corsi: l’allegato prevede che l’attività di formazione dovrà essere realizzata esclusivamente in orario di lavoro, con l’assistenza di un tutor con almeno 3 anni di esperienza nella salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto di determinati standard di valutazione etc.

L’accordo disciplina anche la formazione di dirigenti e preposti individuandone precisamente la durata e i contenuti. Ricordiamo che, fino ad ora, il dlgs 81/2008 aveva individuato le aree d’ intervento formativo ma non la precisa durata dei moduli formativi.

Per il preposto è necessario utilizzare lo schema visto per i lavoratori (formazione generale e formazione specifica), a cui va aggiunto uno specifico modulo definito “formazione particolare”, della durata di 8 ore, centrato, tra gli altri, sull’approfondimento dei principali soggetti coinvolti nel sistema, sulle tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori (in particolare neoassunti, stranieri e somministrati), individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, e sulle modalità di controllo e osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni di legge, e di quelle aziendali, in materia di sicurezza.

Per i dirigenti invece, la durata minima dell’attività formativa è di 16 ore, e deve contenere 4 moduli formativi (mutuati dalla formazione ai datori di lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP oggetto del provvedimento repertorio atti n° 223 CSR del 21 dicembre 2011): giuridico/normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

Altro indicazione importante riguarda la necessità di attivare i percorsi formativi prima dell&rsquoassunzione di dirigenti e preposti o, se impossibilitati, entro 60 giorni dalla data di assunzione.

Sia per i preposti che per i dirigenti, è necessario un aggiornamento di almeno 6 ore nell’arco del quinquennio.