04 settembre 2014
Stop della UE alla finanziabilità della formazione obbligatoria, anche sulla sicurezza
E’ entrato in vigore, dal 01 luglio del 2014, il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n. 651/2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
Pertanto il nuovo “Regime di aiuti alla formazione” prevede che:
- Non si farà più riferimento alla formazione “generale” e “specifica”.
- Non sarà più ammissibile la voce di spesa “alloggio”, sia del personale docente che non docente, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti alla formazione con disabilità.
- Non saranno più autorizzati aiuti se riguardano azioni di formazione che le imprese realizzano in vista di conformarsi alle norme nazionali obbligatorie in materia di formazione.
Tra le norme nazionali in materia di formazione certamente rientra la salute e sicurezza: non sarà più possibile finanziare i corsi di salute e sicurezza obbligatoria, che diventeranno di pertinenza esclusiva dell’azienda.
Unico canale di finanziamento che, al momento, resta esente da quest’obbligo, e che dunque potrà essere utilizzato per finanziare la formazione obbligatoria, con le dovute limitazioni proprie del progetto, è quella offerta dagli enti bilaterali.
A tal proposito, AGSG si è attrezzata per proporre ai lavoratori e alle aziende un supporto formativo attraverso piattaforma FaD che permetterà alle aziende interessate di sviluppare le attività formative obbligatorie prevedendo solo in parte la presenza fisica in aula dei partecipanti. Verrà, quindi, superato il limite della formazione tradizionale per lasciar posto ad una maggiore flessibilità nel processo di apprendimento.
L’utente potrà gestire in autonomia i tempi di partecipazione al corso, integrando l’attività formativa con la quotidiana attività professionale.
I corsisti avranno a disposizione un tutor per la raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici, che potrà essere contattato in tempo reale attraverso una chat.
Verrà, inoltre, previsto uno spazio dedicato ai commenti ed alle opinioni sulla didattica, ed una bacheca in cui i messaggi possano essere messi a disposizione di tutti.
Al termine del percorso formativo, quando quando tutti i contenuti saranno stati fruiti interamente e saranno stati superati tutti i test, verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.
Si tratta di una proposta nuova e particolarmente utile e degna di considerazione in un momento in cui, per le aziende, gli spazi di finanzi abilità relativi alla salute e sicurezza sono stati così limitati.
Tra le altre novità del regolamento, è importante sottolineare che, per le aziende che nei tre anni sforano il De Minimis, è possibile usufruire degli aiuti di stato esentati dal regolamento 651/2014, fino ad un limite consentito dei due milioni di euro.
Ulteriore novità è dettata dalla percentuale di cofinanziamento privato obbligatorio (spesso corrisposto dal costo orario dei dipendenti in formazione), che non potrà scendere sotto il 30%.
L’intensità di aiuto in linea generale non potrà superare il 50% dei costi ammissibili, ma potrà arrivare fino al 70% per le medie (fino a 10 punti percentuali in più) e le piccole imprese (fino a 20 punti percentuali in più).
Per quanto riguarda il “De Minimis”, la nuova disciplina implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire in 3 anni (intesi come quello in cui si chiede il finanziamento ed i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi superiori a 200.000 euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica.
La disciplina prevista nel regolamento si applica a tutti i piani formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l’impresa è, in ogni caso, beneficiaria dell’attività formativa e del contributo.
A differenza del Regime di aiuti, il De Minimis ha portato sostanzialmente pochi cambiamenti, l’unica novità da prendere in considerazione è relativa alle aziende appartenenti a dei gruppi aziendali: la Commissione Europea ha introdotto il concetto di “impresa unica”, per la quale il calcolo del plafond de minimis deve prendere in considerazione sia l’azienda che ha richiesto il finanziamento che le altre collegate.
Per esempio, Fondo For.Te, che ha attualmente degli avvisi aperti, e che dunque ha dovuto far proprie le nuove normative, ed applicarle a tutti quei progetti che ancora non hanno ricevuto la notifica di finanziamento, come l’Avviso 05/12bis, attualmente in fase di valutazione e l’Avviso 1/14 di prossima scadenza, ha dovuto costruire azioni di allineamento impegnative.
Per quanto riguarda i progetti già presentati o in fase d’imminente presentazione, il Fondo si impegnerà a richiedere:
- la rettifica del piano finanziario, laddove sia stato previsto il costo di alloggio per docenti e non docenti e per la quota di contribuzione obbligatoria in conformità con le nuove percentuali determinate del Regolamento di aiuti alla formazione;
- dichiarazione in autocertificazione sul regime di aiuti prescelto ed applicato alle aziende beneficiarie, sulla base del format che il fondo metterà a disposizione degli utenti.